Poco edificante episodio nel corso di Ferraroni Cremona-Elachem Vigevano
Ferraroni Cremona-Elachem Vigevano era attesa come una sfida piuttosto calda e in effetti è stato così ma non nel punteggio, controllato fin dalle prime battute dalla formazione di casa: il primo quarto del match di A2 si è chiuso su un clamoroso 32-10 e per gli ospiti, di fatto, la gara è finita lì. Squadre all’intervallo lungo sul 58-38, al termine della partita il tabellone indicava il punteggio di 99-76 per la compagine allenata da Bechi.
Le decisioni del Giudice Sportivo, letti i referti arbitrali, sono queste.
FERRARONI CREMONA. Ammenda di Euro 750,00 per comportamenti atti a disturbare il regolare svolgimento della gara (insulti reciproci con la tifoseria avversaria durante l’esecuzione dell’inno nazionale) [art. 27,3 RG];
ELACHEM VIGEVANO. Ammenda di Euro 750,00 per comportamenti atti a disturbare il regolare svolgimento della gara (insulti reciproci con la tifoseria avversaria durante l’esecuzione dell’inno nazionale) [art. 27,3 RG rec.];
ALESSANDRO AMICI (atleta ELACHEM VIGEVANO). Squalifica per una gara per aver colpito volontariamente, in fase di gioco, con un pugno ai genitali un atleta avversario; fatto che ne comportava l’espulsione [art. 33,3/2a RG,art. 24,2b RG];
LESTER MEDFORD JR (atleta FERRARONI CREMONA). Squalifica per una gara per aver reagito, a gioco fermo, ad un atto di violenza di un atleta avversario. Nello specifico, colpito e caduto a terra, si rialzava e prendeva per una gamba l’atleta avversario. Fatto che non degenerava per il pronto intervento dei presenti e che ne comportava l’espulsione. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della circostanza attenuante della reazione ad un fatto ingiusto altrui [art. 33,3/2b RG,art. 21,4a RG].