Coppa Italia, quattro squalificati. Multe pesanti per Napoli, Palermo, Genoa e Samp
Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sono quattro i calciatori squalificati: Giulio Maggiore (Salernitana), Simone Romagnoli (Sampdoria), Aljosa Vasic (Palermo) e Milan Badelj (Genoa). Per quanto riguarda le società, multe pesanti per Napoli, Palermo, Genoa e Sampdoria.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MAGGIORE Giulio (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
ROMAGNOLI Simone (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
VASIC Aljosa (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BADELJ Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni e numerosi oggetti di diversa natura sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 13° del primo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, due fumogeni e due accendini sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 30° del secondo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.