C’era grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo dopo quanto successo in alcuni stadi tra sabato e domenica.
Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra; recidiva.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. UDINESE per essersi uniti i propri sostenitori, al 6° del primo tempo, al coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra intonato dalla tifoseria avversaria.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una moneta e un bengala; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 -C.U. n. 129/CSA).
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA).
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza..
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere, nel corso del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.