Cori contro Vlahovic: chiusa la curva dell’Atalanta
Curva dell’Atalanta chiusa per una partita: è questa la decisione del giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Dusan Vlahovic durante il match contro la Juventus.
Questo il dispositivo: “Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato “Curva Nord Pisani”);”
“Considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito; considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori”.
Disposta anche una multa di 10mila euro all’Atalanta “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.