Ecco la sentenza del Giudice Sportivo:
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 43° ed al 45° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.