In B tre calciatori squalificati e cinque club multati

Tre calciatori squalificati e cinque società multate a vario titolo in serie B. 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DA CRUZ Alessio Sergio (Novara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 22° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NESTOROVSKI Ilija (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GASTALDELLO Daniele (Brescia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere, al 46° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta piena d’acqua in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere, al termine della gara, lanciato tre bottigliette in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che richiedeva l’intervento dei Vigili del fuoco e acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

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