Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del primo ed all’inizio del secondo tempo, effettuato un nutrito lancio di palle di carta nel recinto e sul terreno di giuoco, che induceva l’Arbitro ad una breve sospensione della gara; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, al termine del primo tempo ed alla fine della gara, indirizzato all’Arbitro prolungati cori pesantemente insultanti.