Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
I COLLEGIO
> La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl di Trieste (TS) così dispone:
– Sig. Milanese Mauro inibizione per mesi 3;
– US Triestina Calcio 1918 Srl ammenda di € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo
> La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente della società Rende Calcio 1968 Srl:
– in parziale accoglimento riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
– respinge il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
> La C.F.A., sul ricorso della societa’ AC Cuneo 1905 srl avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, respinge il ricorso come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
> La C.F.A., sul ricorso della societa’ SS Monopoli 1966 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, respinge il ricorso come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
> La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
> La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
II COLLEGIO
> La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (SS), riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini Menio e Altana Davide. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo