Comminate sanzioni a cinque club, per un totale di 60mila euro
A conclusione dell’analisi dei referti relativi alle gare del dodicesimo turno di Serie A, il Giudice sportivo ha comminato sanzioni pecuniarie, a livello di società, per cinque club: dei 60mila euro totali, ben 20mila dovranno essere corrisposti dal Lecce, mentre 30mila sono equamente ripartiti fra Lazio e Roma.
Questi i provvedimenti della Giustizia sportiva, comunicati direttamente da Lega Serie A:
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; per avere, inoltre, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato un petardo oltre a numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato tre petardi e numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, fumogeni e bottigliette di plastica; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 26° ed al 30° del secondo tempo, lanciato cinque bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.