Serie B: sei squalificati, multate Palermo, Cosenza, Brescia e Spezia
Il Giudice sportivo ha emanato i provvedimenti disciplinari dopo la 33esima giornata di Serie B. Sono sei i calciatori squalificati: assenze pesanti per il Parma e la Cremonese, che dovranno rinunciare rispettivamente a Bonny contro il Palermo, e a Collocolo contro il Catanzaro. Per quanto riguarda le società, multate Palermo, Cosenza, Brescia e Spezia.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCO Alessandro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).
BONNY Ange-yoan Laure (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CEPPITELLI Luca (Feralpisalo‘): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
COLLOCOLO Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FALCINELLI Diego (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FARES Mohamed Salim (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in direzione di un settore occupato dalla tifoseria avversaria, un petardo e tre fumogeni nel recinto di giuoco oltre ad un fumogeno che lanciato colpiva, senza alcuna conseguenza, uno steward nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.