Il Collegio di Garanzia si è espresso su Siena e Foggia
Il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso sui ricorsi di Robur Siena e Foggia, respingendoli entrambi.
Le disposizioni, che sono state diffuse dai canali ufficiali del Comitato olimpico nella serata di lunedì, sono le seguenti:
“HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 59/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021 – per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 -, con cui si è determinato a respingere il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della suddetta ricorrente al Campionato di Serie C 2023/2024; del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. Siena 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023; della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. Siena 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024; nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO”.
“HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 61/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. contro la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del Consiglio Federale della FIGC, assunta nella riunione del 7 luglio 2023, e pubblicata sul C.U. n. 10/A di pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., è stata concessa a detta Società la Licenza Nazionale, di cui al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023, con conseguente ammissione del club medesimo al Campionato di Serie B 2023/2024, nonostante l’esito negativo dell’istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi in data 29 giugno 2023 e significata al Sodalizio inadempiente con nota del 30 giugno 2023, nonché di tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla gravata pronuncia, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della odierna istante, in rapporto all’oggetto del presente contendere; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO”.