“Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore “2° anello verde” privo di spettatori: alla Soc. INTERNAZIONALE per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l’impianto; recidiva specifica; nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell’impianto; ritenuta altresì, data la gravità dei fatti, l’insussistenza dei presupposti per applicare la sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale”.
E’ quanto ha deciso il Giudice Sportivo in riferimento a quanto successo a Santo Stefano al ‘Meazza’.