In C mano pesante sulla Reggina

CHIUSURA PER UNA GARA DEL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “CURVA SUD” E AMMENDA € 5.000,00 SOCIETA’ REGGINA per indebita presenza, sulla panchina aggiuntiva, di persona non identificata ma riconducibile alla società; perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco, in direzione della porta difesa dal portiere della squadra avversaria, numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, che costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; i medesimi sostenitori all’inizio della gara e durante la stessa, esponevano striscioni offensivi e provocatori nei confronti della città di Catania, dei suoi abitanti e tifosi, nonché uno striscione offensivo nei confronti delle forze dell’ordine (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti, r.cc. e proc.fed.).

AMMENDE

€ 3.500,00 LECCE perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco numerosi petardi alcuni di notevole potenza, il tutto senza conseguenze (recidiva, r.proc.fed.e cc.).

€ 2.500,00 AKRAGAS perché un componente della panchina aggiuntiva, ivi ammesso pur privo di tesseramento, rivolgeva una frase offensiva verso un assistente arbitrale.

€ 1.500,00 ARZACHENA per indebita presenza, nel recinto di gioco, di persona non autorizzata che vi permaneva nonostante l’intervento di addetti federali.

€ 1.500,00 CARRARESE perché propri sostenitori in campo avverso introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco un fumogeno la cui combustione provocava l’incendio di un cartellone pubblicitario, senza ulteriori conseguenze (r.cc.e proc.fed.).

€ 1.500,00 PISA perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano gravemente i servizi del settore dello stadio loro riservato provocandone l’allagamento (obbligo risarcimento danni se richiesto, r.cc.).

€ 1.000,00 PRATO perché al termine della gara persona non identificata ma riconducibile alla società lanciava una bottiglietta piena d’acqua contro una finestra degli spogliatoi, rompendone il vetro (obbligo risarcimento danni se richiesto, r.cc e proc.fed.).

€ 1.000,00 VITERBESE CASTRENSE perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze (r.proc.fed.).

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